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RENTRi, il nuovo sistema digitale nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

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Il RENTRi sostituisce progressivamente i registri cartacei e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)

Con il RENTRi, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, istituito dal decreto legislativo 152/2006 e disciplinato dal DM 59/2023, il sistema di controllo dei rifiuti in Italia entra in una nuova fase. Si tratta dello strumento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica punta a digitalizzare l’intero percorso del rifiuto: dalla produzione al trasporto, fino al recupero o allo smaltimento.

Il RENTRi sostituisce progressivamente i registri cartacei e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), introducendo la gestione completamente digitale dei documenti. La piattaforma permette di registrare i movimenti, compilare e trasmettere i FIR, integrare le informazioni tra produttori, trasportatori e impianti, e rendere disponibili i dati a ISPRA, alle ARPA e al MASE.

Secondo le linee ufficiali del Ministero, il nuovo sistema garantisce:

  • un flusso costante di dati aggiornati a supporto delle politiche ambientali;
  • strumenti più efficaci per prevenire e contrastare la gestione illecita dei rifiuti;
  • procedure semplificate per le imprese, grazie alla digitalizzazione degli adempimenti;
  • tempi più rapidi per monitorare gli obiettivi europei su recupero e riciclo;
  • l’eliminazione di milioni di documenti cartacei.

Chi deve iscriversi
L’iscrizione al RENTRi è obbligatoria per una vasta platea di operatori: impianti di trattamento, trasportatori, intermediari, consorzi e produttori di rifiuti pericolosi. Sono inclusi anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali, quando superano i 10 dipendenti.

L’obbligo è introdotto in modo graduale:

  • dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali e artigianali, soggetti diversi dai produttori (trasportatori, impianti, intermediari, consorzi);
  • dal 15 giugno al 14 agosto 2025: imprese tra 10 e 50 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali e artigianali;
  • dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti e produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa a prescindere dal numero di dipendenti.

Chi avvia l’attività successivamente alle scadenze deve iscriversi prima della prima annotazione sul registro digitale.

Registri e formulari: cosa cambia dal 2025
Dal 13 febbraio 2025:

  • gli iscritti al RENTRi dovranno tenere i registri di carico e scarico esclusivamente in formato digitale, tramite i propri software o i servizi della piattaforma;
  • tutti gli operatori, anche non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli di FIR vidimati in digitale. Il FIR digitale sostituirà gradualmente quello cartaceo.

Le annotazioni sul registro e la trasmissione dei dati al RENTRi restano due operazioni distinte, con tempistiche definite dalla normativa ambientale.

Trasmissione dei dati e interoperabilità
I dati relativi ai FIR digitali per i rifiuti pericolosi devono essere trasmessi tramite interoperabilità dei gestionali aziendali o attraverso i servizi messi a disposizione dal RENTRi con le tempistiche definite dalla norma:

  • produttori: entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
  • trasportatori: entro 10 giorni dalla consegna all’impianto;
  • impianti di recupero/smaltimento: entro 2 giorni dalla presa in carico dei rifiuti.

Il produttore può delegare la trasmissione al trasportatore o ad altri soggetti delegati.

Come avviene l’iscrizione
L’iscrizione è possibile solo online, sul portale ufficiale www.rentri.gov.it, tramite SPID, CIE o CNS. Sono previsti diritti annuali variabili in base alla categoria di appartenenza.
I dati sono conservati digitalmente per cinque anni e gli Enti, amministrazioni ed organi di controllo (fra cui ARPA, MASE e ISPRA) possono accedervi per le attività di vigilanza e controllo.

Sanzioni
Il DM 59/2023 richiama le sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale: mancata o tardiva iscrizione, omissioni o falsità nelle registrazioni e uso non conforme dei modelli digitali comportano sanzioni amministrative anche rilevanti.

Con il RENTRi, la digitalizzazione dei flussi informativi diventa uno strumento chiave per rafforzare trasparenza, controllo e qualità dei dati ambientali, contribuendo a un sistema più efficiente e coerente con gli obiettivi dell’economia circolare.