Skip to content

Art. 24 Norme finali

Pubblicato il:
  1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della Giunta regionale.
  2. Le attività e le funzioni citate nel presente Regolamento sono definite con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui all’articolo 4, comma 3 e con appositi e successivi atti del DG.
  3. Gli atti di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto degli istituti di partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi vigenti del comparto sanità e dell’Area delle funzioni locali.
  4. L’uso nel presente Regolamento e nei successivi atti di cui al comma 2, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di funzioni e responsabilità deriva dalle dizioni previste nella L.R. n. 30/2009.

[Sommario] [Articolo precedente]