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Art. 24 Cessazione dall’incarico di direttore generale

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1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall’articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano triennale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell’articolo 22, comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 16 bis;
b ter) mancata adozione del budget economico o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 31, commi 2 e 6 per cause imputabili alla responsabilità del direttore generale.

2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito dal direttore più anziano tra il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
 

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