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Art. 14 Direttore amministrativo

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  1. Il Direttore amministrativo (DA) contribuisce al governo di ARPAT assumendo diretta responsabilità delle funzioni assegnate, sovrintende alle articolazioni organizzative della Direzione amministrativa e coadiuva il DG anche con la formulazione di proposte e pareri.
  2. Il DA governa e sovrintende a tutte le attività amministrative secondo le modalità proprie dell’indirizzo e del controllo, con particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari, al buon andamento e all’imparzialità dell’azione amministrativa, alla regolarità e correttezza delle attività amministrative, alla efficacia e all’efficienza dei processi amministrativi.
  3. Garantisce, mediante le articolazioni organizzative della Direzione amministrativa, le attività operative individuate con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui all’articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
  4. Supporta la Direzione generale nella predisposizione del Budget economico dell’Agenzia corredato dal Programma degli investimenti e del Bilancio di esercizio e della relazione sui risultati conseguiti nonché, per quanto di competenza, alla predisposizione degli altri piani e programmi di cui al precedente articolo 3.
  5. Il DA esercita altresì le competenze delegate dal DG e quelle assegnate specificatamente dalla normativa.
  6. Il DA adotta gli atti, anche a rilevanza esterna e i provvedimenti amministrativi afferenti alle sue funzioni e responsabilità e altresì tutti gli atti gestionali e organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali ed eventualmente finanziarie attribuite.
  7. Gli atti con contenuto dispositivo del DA vengono assunti nella forma del decreto, circolare, ordine di servizio.

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