Art. 1 Natura giuridica e principi organizzativi
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Il presente Regolamento sancisce i principi relativi al funzionamneto dell’Agenzia, disciplina le funzioni e gli strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme e omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività , definendo gli aspetti fondamentali del proprio assetto organizzativo, secondo le disposizioni di cui alla L. 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale”, alla L.R. 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” e s.m.i. e nel rispetto della normativa in materia di pubblico impiego e dei contratti collettivi vigenti del Comparto della sanità e dell’Area delle funzioni locali.
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ARPAT, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 30/2009, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
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ARPAT garantisce l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle funzioni a essa affidate dalla L.R. n. 30/2009, la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte.
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ARPAT concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana. A tal fine persegue l’obiettivo di assicurare un più ampio quadro conoscitivo relativo alle pressioni esercitate sull’ambiente e ai relativi impatti che possano modificarne lo stato al fine di perseguire un sempre maggiore livello di protezione ambientale.
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La tipologia, il livello, i soggetti beneficiari, il costo unitario, i tempi di erogazione delle attività e l’eventuale fonte normativa o l’atto di programmazione che prevede tali attività sono descritti nella Carta dei servizi e delle attività di cui all’articolo 13 della LR. n. 30/2009.
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I processi di ARPAT, intesi come insiemi di attività correlate e finalizzate al raggiungimento di obiettivi agenziali, si distinguono in processi primari, finalizzati alla realizzazione delle attività istituzionali esplicitate nella Carta dei servizi e delle attività , in processi di governo, finalizzati alla definizione delle politiche, degli indirizzi e dei programmi per la realizzazione ed il miglioramento dei processi primari e in processi di supporto, finalizzati alla fornitura delle risorse, degli strumenti e delle conoscenze necessarie alla realizzazione dei processi primari.
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L’assetto organizzativo di ARPAT è improntato al principio della responsabilità personale di ogni singolo/a dirigente e operatore/operatrice del comparto, nell’esercizio delle funzioni che a loro competono, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle prerogative sindacali.
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L’assetto organizzativo di ARPAT è improntato a garantire l’autonomia tecnico scientifica della propria attività e altresì al principio della separazione tra le strutture che espletano l’attività di controllo ambientale e le strutture che espletano le altre attività dell’Agenzia, fermo restando il necessario e opportuno interscambio di informazioni tecniche.
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ARPAT privilegia nei propri metodi e percorsi operativi la cooperazione, l’integrazione e la trasversalità delle attività , lavorando per processi e per obiettivi, al fine di ottenere risultati misurabili.