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Art. 17 Collegio dei revisori

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  1. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di cui all’articolo 28 della L.R. 30/2009.
  2. Esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulla sottoscrizione di accordi integrativi aziendali.
  3. Il Collegio dei revisori, di norma entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, formula e trasmette gli eventuali rilievi sull’atto ricevuto. Se il Direttore generale ritiene di adeguarsi ai rilievi trasmessi, entro il termine di dieci giorni, adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario, è tenuto comunque a motivare le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio.

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